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Studentessa fatta cadere sulle scale della scuola: nessuna responsabilità per l’istituto

_ Antonio-Rostagno-Bra


Una interessante sentenza è stata depositata alcuni giorni orsono dalla Suprema Corte (n. 3081 del 16 febbraio 2015) che ha dovuto accertare se la scuola fosse tenuta a risarcire i danni patiti da una ragazza che all’uscita dall’istituto, mentre si trovava seduta sul parapetto della scuola, era stata spintonata da un compagno e fatta cadere, procurandosi, così, gravi lesioni.

Ritenendo che il fatto fosse da collocare in ambito scolastico, veniva intentata causa alla scuola , ma la domanda è stata definitivamente respinta dalla Suprema Corte, la quale ha ritenuto che allorquando si verificò il fatto, la ragazza non era sottoposta alla vigilanza dell’insegnante.

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A parere dei Giudici di legittimità, il presupposto di fatto della responsabilità dell’insegnante per il danno che l’allievo subisce, e che costituisce il fondamento dell’obbligo di sorvegliarlo – obbligo la cui estensione ed intensità è commisurata all’età, in relazione al normale grado di maturazione degli alunni – è che gli sia affidato.

La motivazione, argomenta che “per ottenere il relativo risarcimento,quindi, sia che invochi la responsabilità contrattuale, per non aver l’insegnante diligentemente adempiuto all’obbligo di sorvegliare gli alunni, sia che invochi la responsabilità extracontrattuale, ai sensi all’art. 2043 c.c., per non avere l’insegnante adottato le cautele necessarie, suggerite dall’ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e luogo, affinché sia salvaguardata l’incolumità dei discenti minori affidati, deve, in ogni caso, dimostrare che l’evento dannoso si è verificato nel periodo di tempo in cui l’alunno era sottoposto alla vigilanza dell’insegnante”.

Chiarisce, inoltre, che l’obbligo dell’Istituto di vigilare sulla sicurezza e sulla incolumità dello scolaro non sussiste fin dalla fase di ingresso nell’edificio, ovvero, sin dal momento in cui l’allievo si trovi sulle scale esterne di accesso allo stabile, ovvero in area immediatamente a questo prospiciente, avendo ritenuto che un tale ampliamento dei concetti di “ambito” e “orari” scolastico vorrebbe significare anticipare l’operatività del vincolo negoziale, e del connesso regime di responsabilità, ad un arco spaziale e temporale dai contorni indefiniti, nel quale, il personale della scuola non è in grado di esercitare seriamente le sue proprie funzioni.

A parere dei Giudici, infatti gli obblighi di sorveglianza e di tutela dell’Istituto scattano solo quando l’allievo si trovi all’interno della struttura, mentre tutto quanto accade prima, per esempio sui gradini di ingresso, può, ricorrendone le condizioni, ne rimane escluso.

Sulla scorta di tali considerazioni la Corte ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente anche al pagamento delle spese di causa, oltre alla sanzione di cui al DPR 115/2002.

 Avvocato Antonio Rostagno

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