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Nessuna condanna per reati minori

_ Antonio-Rostagno-Bra


NESSUNA CONDANNA PER REATI “MINORI”
L’intento deflattivo dell’attività legislativa ha trovato una nuova manifestazione nel decreto legislativo n. 28 del 16 marzo 2015, n. 28 riguardanti le c.d. “sanzioni penali” col quale sono stati chiariti e definiti i contorni della condotta abusiva punita penalmente.

Nei reati per i quali e’ prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, anche eventualmente unita a pena pecuniaria, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

L’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Per i reati fiscali, non rientrano nei casi di non punibilità le dichiarazioni fraudolente e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Della richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto dovrà essere dato avviso sia alla persona sottoposta alle indagini che alla persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta.

Il giudice, se l’opposizione non e’ inammissibile, dopo aver sentito le parti, può accogliere la richiesta, provvedendo con ordinanza.

In mancanza di opposizione, invece, o quando questa è inammissibile, il giudice procede senza formalità e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato.

La sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.

Questo significa che tale sentenza non pregiudica le ragioni del soggetto che ha subito il reato (la persona offesa), che nell’eventuale giudizio civile volto ad ottenere il risarcimento dei danni patiti dovrà solamente più fornire la prova del loro ammontare e non della responsabilità.

 Avvocato Antonio Rostagno

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